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Art. 1 - Costituzione e sede
Viene costituita l'Associazione denominata "ANTIPHONAE", avente sede in Martina Franca (TA) alla Via Giuseppe Chiarelli 18/C.
Art. 2 - Natura dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge, come scopo, di promuovere e diffondere le varie attività di carattere culturale (in particolare quelle musicali, fotografiche, cinematografiche,
figurative, letterarie, teatrali ed artistiche in genere) e ciò mediante l'organizzazione e lo svolgimento di seminari, corsi, concerti, convegni, stages, mostre, proiezioni, conferenze, dibattiti, ecc...
Tali scopi potranno essere perseguiti anche attraverso la collaborazione con altre associazioni aventi caratteristiche e/o scopi sociali affini.
L'Associazione, onde attuare i propri scopi, potrà richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali, associazioni, enti vari e privati.
Art. 3 - Esercizio sociale
La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo esercizio sociale ha la durata di un anno che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. L'obbligo di permanenza nell'Associazione è di un anno, trascorso il quale, per ogni anno successivo, l'iscrizione verrà rinnovata automaticamente.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 1998.
Art. 4 - Soci dell'Associazione
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti i cittadini della Comunità Europea maggiorenni.
I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la nascita dell'Associazione e come tali sono intervenuti all'atto della costituzione.
Sono Soci Ordinari coloro che entrano a far parte dell'Associazione, previa domanda al Consiglio Direttivo, su modulo già predisposto, nella quale indichino le proprie generalità e dichiarino di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Sia i Soci Fondatori che i Soci Ordinari devono versare la quota annuale che, stabilita dal Consiglio Direttivo, potrà variare di anno in anno. La suddetta quota, inoltre, è intrasmissibile tra i Soci; la quota può essere invece trasmessa, in caso di decesso del Socio, ad un suo erede diretto.
Sono Soci Onorari coloro che, con decisione unanime del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione senza dover pagare alcuna quota annuale, pur usufruendo di tutte le eventuali agevolazioni spettanti ai Soci Ordinari.
Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali se hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Ogni Socio, quindi, può candidarsi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e le candidature, indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo stesso, dovranno giungere entro tre giorni dalla data dell'Assemblea dei Soci indetta a tale scopo.
Art. 5 - Espulsione dei Soci
I Soci possono essere espulsi qualora:
a) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle
deliberazioni degli organi sociali;
b) si rendano inadempienti al pagamento della quota annuale senza giustificato motivo;
c) in qualunque modo, arrechino pregiudizio morale o materiale all'Associazione;
d) ci sia un qualche motivo che renda incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all'Associazione.
L'espulsione viene decisa dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, ed è insindacabile.
I soci radiati per morosità possono, dietro domanda, essere riammessi pagando ogni arretrato ed una nuova quota d'iscrizione.
Art. 6 - Dimissione dei Soci
I Soci possono dimettersi previa comunicazione scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo non oltre tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale, cioè entro il 30 Settembre.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Art. 8 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, con avviso scritto o verbale di almeno otto giorni prima della data, per i seguenti motivi:
-rinnovo delle cariche sociali;
-approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso;
-tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
-allorquando ne faccia richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, almeno un quinto dei Soci.
L'Assemblea viene presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole, ad alzata di mano, della metà più uno dei presenti.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali avverrà a scrutinio segreto.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri che vengono scelti, per la prima volta, tra i Soci Fondatori e nominati nell'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati, o rieletti, dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina e distribuisce al suo interno le seguenti cariche:
a)- il Presidente: egli rappresenta l'Associazione, avendone la firma sociale; cura l'organizzazione e l'adempimento di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo; contatta e mantiene rapporti con musicisti, artisti, critici, giornalisti ecc... e formula programmi di massima da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo; assicura il normale adempimento burocratico dell'Associazione.
b)- il Vicepresidente: egli collabora attivamente con il Presidente nell'adempimento di tutte le suddette mansioni e, in sua assenza, lo sostituisce a tutti gli effetti;
c)- il Segretario: egli ha la funzione di espletare tutte le mansioni burocratiche necessarie al lavoro dell'Associazione ed in particolare ha il compito di annotare, su appositi registri, il resoconto di ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
d)- il Tesoriere: egli ha il compito di seguire l'andamento finanziario dell'Associazione e di curarne la contabilità; è tenuto, inoltre, a rendere nota, periodicamente, al Consiglio Direttivo, riguardo la situazione patrimoniale;
e)- i sei Coordinatori: essi hanno compiti di organizzazione generale e collaborano attivamente con gli altri membri del Consiglio Direttivo, al fine del buon funzionamento di tutte le attività dell'Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso; ai componenti il Consiglio Direttivo spetta comunque il rimborso delle spese personalmente sostenute per l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha potere decisionale e può assumere tutte le decisioni concernenti l'attività dell'Associazione, salvo quelle che lo statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta, al Presidente stesso, almeno cinque dei suoi componenti. E' validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con alzata di mano della metà più uno degli intervenuti. Nel caso di parità di voti, la decisione spetta al Presidente.
Art. 10 - Rappresentanza Legale
La rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza potrà essere delegato il Vicepresidente. Ad ogni cambio di presidenza, il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne, anche patrimoniali, che dovranno avvenire sotto forma di processo verbale nel registro del Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Il patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dalle quote iniziali versate dai Soci Fondatori e da quelle annuali di tutti i Soci;
b) dai contributi degli enti pubblici, autorità, privati e lasciti di ogni tipo;
c) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Art. 12 - Modifiche statutarie
Il presente statuto può essere modificato, con decisione dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, qualora sia costituita da almeno il settanta per cento dei Soci ed il voto favorevole di tutti i presenti.
Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, può avvenire con decisione dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, qualora sia costituita da almeno il settanta per cento dei Soci ed il voto favorevole di tutti i presenti.
In tal caso, il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, dovrà essere devoluto o ad un ente locale o ad un organismo già in essere e operante nei campi d'attività dell'Associazione.
La scelta del beneficiario è deliberata in sede di approvazione dello scioglimento in Assemblea con la stessa maggioranza.
Art. 14 - Norme legislative
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e dalle Leggi che regolano la materia.
Martina Franca, 23 Maggio 1998.
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